Imposta registro al 9% su diritto di superficie stabilita dalla Cassazione per il Fisco
La Corte di Cassazione ha emesso un decreto riguardo all’aliquota da applicare alla costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli. L’Agenzia delle Entrate di Palermo ha contestato il pagamento dell’imposta proporzionale del 15%, anziché del 9% applicata dal notaio. La Corte ha dichiarato inammissibile l’assunto dell’Agenzia, confermando che gli atti costitutivi di diritti di superficie non comportano trasferimento di proprietà e quindi sono tassati al 9%. Questa decisione ha importanti implicazioni interpretative a livello nazionale, evidenziate dal professor Cuva, che potrebbero prevenire ulteriori controversie su questo argomento.
La Corte di Cassazione interviene sull’aliquota per il diritto di superficie
La Corte di Cassazione, Sezione tributaria, è intervenuta sulla questione dell’aliquota da applicare alla costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli. L’Agenzia delle Entrate di Palermo ha assoggettato il contratto a imposta proporzionale di registro nella misura del 15%, anziché alla aliquota del 9% applicata dal notaio, liquidando un’importo di 137.797 euro.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato proposto dopo che la Corte di Giustizia Tributaria della Regione Sicilia aveva accolto la tesi difensiva del notaio e degli avvocati Cuva e Palmeri. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’assunto che il termine “trasferimento” includa anche gli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli.
In base alla giurisprudenza consolidata, la Corte ha stabilito che gli atti costitutivi di diritti di superficie su terreni agricoli sono soggetti all’aliquota del 9%, in quanto non comportano il trasferimento della proprietà. Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Il decreto della Corte fornisce indicazioni interpretative chiare che dovrebbero favorire un’applicazione uniforme della tassazione di tali atti a livello nazionale, prevenendo ulteriori contenziosi in materia. Un passo importante verso la chiarezza e la stabilità nell’applicazione delle normative fiscali riguardanti i terreni agricoli.
La Corte di Cassazione interviene sull’aliquota per la costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli
La recente decisione della Corte di Cassazione in merito all’applicazione dell’aliquota per la costituzione del diritto di superficie sui terreni agricoli ha suscitato dibattiti e riflessioni. In particolare, la questione riguardava un avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate di Palermo, che contestava l’aliquota del 9% applicata da un notaio per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli, imponendo invece il 15%.
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli atti costitutivi dei diritti di superficie su terreni agricoli devono essere tassati con l’aliquota del 9%, poiché non comportano un effettivo trasferimento di proprietà. Questo ha portato alla definizione accelerata del giudizio e alla condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali. Un’importante decisione che potrebbe portare a una maggiore uniformità nella tassazione di tali atti a livello nazionale.
I legali coinvolti nella vertenza, l’avvocato Angelo Cuva e l’avvocato Giovanni Palmeri, hanno difeso con successo la posizione del notaio coinvolto nel caso. La Corte ha ritenuto infondato l’assunto che il termine “trasferimento” dovrebbe essere interpretato in senso ampio, includendo anche gli atti costitutivi. Questa interpretazione ha trovato sostegno nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In conclusione, la decisione della Corte di Cassazione fornisce indicazioni chiare e rilevanti sull’applicazione delle aliquote per la costituzione dei diritti di superficie su terreni agricoli. La prevenzione di ulteriori contenziosi in materia potrebbe contribuire a una maggiore chiarezza e uniformità nell’applicazione delle normative fiscali in questo settore.
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