Come detrarre dalle tasse le spese del veterinario
Previsti sconti fiscali per chi ha animali in casa: i proprietari di cani e gatti, o altri animali domestici potranno ora ottenere detrazioni fiscali senza bisogno di ricetta e anche tramite le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, senza bisogno di conservare la ricetta medica.
È sufficiente lo scontrino parlante. Lo prevede la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate diffusa stamane. Per le spese veterinarie e per l’acquisto dei medicinali per gli animali è prevista una detrazione de 19% sull’Irpef entro un limite minimo di spesa (franchigia) di 129,11 euro e un limite massimo di 387,34 euro (leggi la nostra guida sulle detrazioni per spese veterinarie).
In particolare, come chiarisce la risoluzione 24/E, diffusa oggi, in occasione dell’inserimento delle spese veterinarie nella precompilata, non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino “parlante”. Si tratta quindi di un ulteriore chiarimento sulla via della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti a carico dei contribuenti, grazie all’introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il limite di detraibilità è unico per tutte le spese veterinarie sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti. La possibilità di portare in detrazione tali esborsi, è limitata alle sole spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, mentre non sono detraibili le spese per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole, né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.
In base alla normativa sanitaria veterinaria, i grossisti di farmaci veterinari autorizzati alla vendita diretta ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. n. 193 del 2006, possono effettuare anche la vendita di medicinali destinati agli animali da compagnia, in confezioni ad essi esclusivamente destinati, agli utilizzatori finali (vendita al dettaglio), senza bisogno di ulteriore autorizzazione (art. 70, comma 2, del D. Lgs. n. 193 del 2006 e nota del Ministero della Salute del 20/07/2006).
Le spese veterinarie ammesse alla detrazione riguardano: le prestazioni professionali rese dal veterinario (Cfr. circolare n. 207 del 2000), l’acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario (Cfr. circolare n. 55 del 2001) e definiti dall’art. 1 del D.lgs. n. 193 del 2006 e le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. In particolare, in analogia con quanto previsto dalla legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, si ritiene che, con riferimento alla detraibilità delle spese sostenute per medicinali veterinari, non sia più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario, ma sia sufficiente lo scontrino parlante.