Approvata legge sul cyberbullismo: si potrà chiedere rimozione dal web
La Camera ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge contro il cyberbullismo. Il testo, che ha avuto il voto unanime dell’aula, è ora legge dello Stato.
La legge per il contrasto alle forme di cyberbullismo è stata definitivamente approvata dalla Camera con 432 voti a favore e nessun contrario.
Cosa prevede
La proposta di legge detta disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il provvedimento è stato approvato, in prima lettura, dal Senato (il 20 maggio 2015), poi modificato dalla Camera (il 20 settembre 2016) e, quindi, nuovamente approvato, con modificazioni, dal Senato (il 31 gennaio 2017).
Il testo trasmesso dal Senato si riferisce a prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, risultando soppresso ogni riferimento al bullismo. Il provvedimento introduce così una serie di misure di carattere educativo e formativo. Finalizzate in particolare a favorire una maggior consapevolezza tra i giovani del disvalore di comportamenti persecutori che, generando spesso isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi su vittime in situazione di particolare fragilità.
L’intento è quello di limitare gli effetti del provvedimento ai minori o estenderlo ai maggiorenni, è stato questo per due anni il vero nodo della legge. Il testo agisce solo sul fenomeno cyberbullismo, avendo soppresso ogni riferimento al bullismo che pure era presente nelle versione elaborata in seconda lettura dalla Camera.
Cos’è il cyberbullismo
Per bullismo telematico si intende ogni forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, acquisizione o trattamento illecito di dati personali realizzata per via telematica in danno di minori.
Nonché la diffusione di contenuti online (anche relativi a un familiare) al preciso scopo di isolare il minore mediante un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo.
Si può chiedere la rimozione di contenuti offensivi
Il minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) può rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media per ottenere l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet che deve essere eseguita entro 48 ore dall’istanza.
Viene istituito un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo e prevede l’adozione, da parte del ministero dell’Istruzione – di concerto con il ministero della Giustizia – di apposite linee di orientamento prevenzione e il contrasto del fenomeno nelle scuole. In particolare, le linee di orientamento dovranno prevedere una specifica formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti e la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti.
In ogni istituto scolastico dovrà essere designato un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, che collaborerà con le Forze di polizia, le associazioni e con i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio in caso di necessità. Le scuole sono chiamate a elaborare interventi di prevenzione e informazione, con la promozione dell’uso consapevole di internet. In caso di episodi di bullismo via web, il questore può ammonire l’autore con un provvedimento analogo a quello adottato per lo stalking.
Fino a quando non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante Internet, da minorenni sopra i 14 anni nei confronti di altro minorenne, il questore potrà convocare il minore responsabile (insieme a almeno un genitore o a altra persona esercente la responsabilità genitoriale), ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.