Addio all’assegno di mantenimento per la donna indipendente
La Cassazione, con la sentenza numero 11504 pubblicata in data 10.05.2017, in materia di assegno di divorzio ha stabilito, a distanza di 47 anni dalla legge n. 898 del 1970 che ha introdotto il divorzio in Italia, nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell’assegno divorzile.
A spiegarci l’innovativa pronuncia è Lucia Paola Russo, avvocato di DE SIMONE LAW FIRM, esperta in diritto di famiglia.
Il caso
Una donna ricorreva per Cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello di Milano che aveva respinto la sua domanda di assegno di divorzio, presentata nei confronti dell’ex coniuge, sul presupposto che, l’oramai ex marito, non aveva più mezzi economici adeguati per conservare l’alto tenore di vita matrimoniale.
I supremi giudici, con la sentenza n. 11504/2017 hanno, ancora una volta, respinto la domanda della donna, mutando il precedente e consolidato orientamento che collegava la misura dell’assegno divorzile al parametro del “tenore di vita matrimoniale”, indicando come parametro di spettanza “l’indipendenza o autosufficienza economica” dell’ex coniuge che lo richiede.
Cosa cambia?
Non è più, quindi, il tenore di vita goduto durante il matrimonio a determinare la misura dell’assegno, bensì la capacità del richiedente di raggiungere l’indipendenza economica.
La Cassazione ha fissato anche quelli che sono i principali “indici” dai quali potrà rilevarsi o meno la sussistenza “dell’indipendenza economica” dell’ex coniuge:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari della persona che richiede l’assegno;
3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Sarà il via ad una rivoluzione in tema di divorzio?
Avv. Lucia Paola Russo,
avvocato di DE SIMONE LAW FIRM
(http://www.desimonelawfirm.it/ )
e redattrice di EX PARTE CREDITORIS
(http://www.expartecreditoris.it/ )