Approvata la riforma del processo penale: tutte le novità
È passata al Senato la riforma del processo penale con il voto di fiducia. I sì sono stati 156, i no 121, un solo astenuto. Il testo, già approvato alla Camera il 23 settembre 2015, essendo stato modificato, torna ora all’esame di Montecitorio.
Il testo prevede, tra l’altro, la riforma della prescrizione, la delega sulle intercettazioni e una stretta sui furti.
Per quanto riguarda la prescrizione si prevede che dopo la sentenza di condanna in primo grado il termine di prescrizione resti sospeso fino al deposito della sentenza di appello, e comunque non oltre 18 mesi. Stesso tempo per la condanna in appello.
Un processo penale più rapido, nel rispetto delle garanzie di difesa, un nuovo sistema di prescrizione, finalità rieducativa delle pena, risposte alla domanda di sicurezza dei cittadini e, per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, equilibrio tra diritto alla riservatezza e diritto all’informazione.
Questi gli obiettivi della riforma del processo penale, con la quale si recepiscono anche le indicazioni, provenienti dall’Ue, sulla giustizia riparativa e l’ampliamento delle facoltà di controllo di informazione della parte offesa.
Le novità
Il Ddl penale, si compone di 40 articoli, suddivisi in cinque titoli.
Nei reati procedibili a querela il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento.
Pene più severe per furti in appartamento, rapine e voto di scambio politico-mafioso.
Per il furto in abitazione e lo scippo si innalza il minimo della pena detentiva da un anno a 3 anni e si aumenta anche la pena pecuniaria. Per il reato di rapina si innalzano i limiti sia della pena detentiva, dagli attuali 3 a 4 anni nel minimo, sia di quella pecuniaria. Si inasprisce il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate. Per quanto riguarda il reato di scambio elettorale politico-mafioso, il disegno di legge prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni.
Per ridurre i “tempi morti” nel passaggio alla fase del giudizio, la riforma fissa il termine di 3 mesi (prorogabile di altri 3 mesi) per la decisione del pm di chiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Il termine è invece di 15 mesi nei procedimenti per i delitti di mafia e terrorismo. Viene aumentato a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini. Il giudice ha il dovere, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, di fissare entro 3 mesi la data dell’udienza in camera di consiglio e, dopo questa, di provvedere sulle richieste entro 3 mesi nel caso non ritenga necessarie ulteriori indagini.
La delega al Governo ha lo scopo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione: speciale attenzione sarà rivolta alla tutela della privacy delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini penali.
Viene prevista una nuova fattispecie penale, punita con la reclusione non superiore a 4 anni, nei confronti di chi diffonde il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche captate fraudolentemente per danneggiare la reputazione di una persona. La punibilità è esclusa quando registrazioni o riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Vengono semplificate le condizioni per le intercettazioni nei procedimenti su reati contro la Pubblica amministrazione. Previsto un risparmio di 80 milioni in 3 anni per le spese relative alle intercettazioni.
Vengono disciplinate le intercettazioni effettuate con virus informatici, i cosiddetti Trojan, prevedendo, in particolare, che si possa procedere in tali casi ad intercettazione ambientale senza limiti solo per mafia e terrorismo.
Dopo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la riforma prevede la destinazione alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) in via prioritaria per i condannati per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale.
Oltre ad attività di giustizia riparativa, si pensa all’incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia all’interno che fuori dal carcere, e di attività di volontariato. Interventi specifici saranno attuati per favorire l’integrazione dei detenuti stranieri, per tutelare le detenute donne e madri e per il reinserimento sociale, soprattutto per i detenuti minorenni.
Il ddl semplifica il regime delle impugnazioni e recepisce alcuni principi dettati in sede europea: si stabilisce che l’impugnazione può essere proposta personalmente dall’imputato tranne che per i ricorsi in Cassazione.
Si modifica l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa in sede di udienza preliminare: si potrà ricorrere in appello, anzichè direttamente in Cassazione.
La partecipazione a distanza al processo diventa la regola nel caso in cui la persona sia detenuta per un delitto mafioso o comunque particolarmente grave, oppure sia ammessa a misure di protezione. L’eccezione, ossia la presenza fisica in udienza, può essere prevista dal giudice con decreto motivato, ma mai per detenuti per reati di allarme sociale.