Fumo e puzza di fritture diventano reato: lo ha deciso la Cassazione
La puzza delle fritture in appartamento e nei condomini è fa sempre motivo di contrasto nei rapporti di e oggetto di discussione nell’universo sociale del condominio. La puzza di frittura arriva in Cassazione.
Con la sentenza 14467/017 infatti nascono le «molestie olfattive», che la Cassazione ha inquadrato nel reato di «getto pericoloso di cose» (articolo 674 del Codice penale).
La vicenda
Tutto ha inizia a seguito di una curiosa vicenda condominiale. I fumi gli odori e rumori persistentemente molesti sono stati oggetto di dispute giudiziarie tra due vicini. Il titolare di una pizzeria è stat0 condannato per aver molestato olfattivamente i vicini.
I proprietari di un appartamento sono stati accusati dai condomini residenti al terzo piano di aver provocato continue immissioni di fumi, odori e rumori molesti dalla loro cucina.
A seguito della denuncia, gli accusati di molestie hanno cercato di difendersi dicendo che si trattava di semplici odori provenienti da una cucina domestica.
Ma a nulla è servito, la Cassazione ha confermato le decisioni dei primi due gradi di giudizio. Ha condannato gli imputati e dichiarandoli colpevoli di «getto pericoloso di cose», respingendo l’argomentazione dei ricorrenti in base alla quale tale norma non sarebbe estensibile agli odori.
Molestie olfattive
Il reato di «getto pericoloso di cose» si può riferire anche alle «molestie olfattive, a prescindere dal soggetto emittente». Non importa, quindi, se provengano da uno stabilimento industriale o da una apparentemente “innocua” abitazione privata.
Non esiste una soglia di tollerabilità stabilita dalla legge, si deve fare riferimento al criterio della «normale tollerabilità» degli “odoracci”. Non è necessario disporre perizia tecnica, potendo il giudice fondare il suo convincimento, su elementi probatori. Come ad esemio sulle dichiarazioni delle persone offese e del tecnico di loro fiducia» chiamato a ispezionare la canna fumaria.