Revisione auto, cosa cambia con la nuova normativa
Revisione auto, cosa cambia. Come ora, in base al decreto ministeriale che recepisce la direttiva europea 2014/45, firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, il 19 maggio scorso, il primo controllo tecnico andrà fatto dopo quattro anni dall’immatricolazione dell’auto (entro il mese di immatricolazione), indipendentemente dai chilometri percorsi. E quelli successivi, come adesso, dovranno essere effettuati ogni due anni, entro il mese in cui è stata sostenuta la revisione precedente, indipendentemente dai chilometri percorsi.
Arriva il certificato
La novità più importante per gli automobilisti sarà il certificato di revisione, rilasciato in copia cartacea alla persona che porterà l’auto al controllo. Il documento conterrà: numero di telaio; targa di immatricolazione; luogo e data del controllo; lettura del contachilometri al momento del controllo; categoria del veicolo; carenze individuate e livello di gravità; risultato del controllo tecnico; data del successivo controllo tecnico o scadenza del certificato attuale; nome del centro revisioni che ha effettuato il controllo e firma o dati identificativi dell’ispettore responsabile.
Chilometri finti, le sanzioni
L’altra novità riguarda la manomissione del contachilometri. Fino a oggi chiunque lo alteri non rischia nulla. Si configura il reato di truffa solamente quando si vende il veicolo schilometrato a un’altra persona, fisica o giuridica, ignara di ciò che è stato fatto. Il decreto, invece, afferma che “la manomissione del contachilometri è punibile ai sensi del Codice della strada”.
Nulla cambia sul fronte delle tariffe, fissate dieci anni fa: 45 euro se l’operazione viene effettuata (su prenotazione) nelle sedi provinciali della Motorizzazione civile, 66,88 euro se, invece, viene effettuata in uno dei circa 8.500 centri privati convenzionati.
Esito dei controlli
In caso di esito sfavorevole della revisione, possono presentarsi due situazioni: il veicolo può continuare a circolare per un mese, in deroga alla scadenza, per dare tempo al proprietario di ripristinarne l’efficienza. In questo caso sulla carta di circolazione sarà apposta la scritta “Revisione ripetere – Da ripresentare a visita entro un mese”. Nel caso in cui, invece, emergano anomalie o difetti tali da compromettere la sicurezza della circolazione, sulla carta di circolazione sarà apposta la dicitura “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina”.