Riunione di condominio, come impugnare deliberazione dell’assemblea

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Le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini. Ma come si possono impugnare?

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino dissenziente, astenuto o assente può adire l’autorità giudiziaria.

Può chiedere l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Nuovo articolo 1137 c.c.

È quanto prevede il nuovo secondo comma dell’articolo 1137 c.c., come modificato  dalla  legge  di  riforma  del  condominio  (L.  220/2012),  che  riconosce la possibilità di impugnare le delibere assembleari ai condòmini assenti, dissenzienti o astenuti, mentre in precedenza la legge prevedeva espressamente tale facoltà solo in favore dei condòmini dissenzienti.

È prevista, inoltre, una duplice decorrenza dei termini per impugnare, a seconda che il condòmino abbia partecipato o meno all’assemblea che ha approvato la delibera che si intende impugnare.

Rispetto all’originaria formulazione, inoltre, il nuovo articolo 1137 c.c. menziona espressamente la possibilità di chiedere l’annullamento della delibera impugnata.

Annullamento non sospende deliberazione

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

Il nuovo testo dell’articolo 1137 c.c., inoltre, prevede che l’istanza per ottenere la sospensione che sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende l’efficacia della delibera né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della stessa.

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