Toccare il seno, anche con la punta delle dita, è violenza sessuale

0

fabrizia

Palpare il seno di una donna in maniera improvvisa e repentina equivale ad una violenza sessuale, punita con la reclusione da cinque a dieci anni.

La norma

ART. 609-BIS. – VIOLENZA SESSUALE
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi

Il fatto

Un anno e due mesi di reclusione, con sospensione condizionale. E’ la condanna inflitta un idraulico lombardo che, agendo in modo repentino, ha costretto una ragazza quattordicenne a subire atti sessuali.

L’uomo, recatosi presso l’abitazione della minore per eseguire una riparazione, approfittando di dell’assenza dei genitori, rivolgeva alla ragazza apprezzamenti a sfondo sessuale ed in seguito, con il pretesto di leggere la scritta sulla maglietta, le toccava improvvisamente il seno con la punta delle dita, impedendole qualsivoglia atto di dissenso.

La ragazza, turbata, non discuteva immediatamente dell’accaduto con i genitori. Solo successivamente, in occasione di un ulteriore intervento idraulico eseguito dal tecnico, scappava in lacrime dalla vicina di casa, raccontandole il fatto.

Di qui la denunzia e la sentenza di condanna del Tribunale di Brescia, confermata anche in secondo grado, con la quale l’imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 609 bis e 609 ter c.p..

Il tecnico è ricorso per Cassazione ove i giudici di legittimità penale, con sentenza n. 9135 del 24 febbraio 2017, hanno stabilito che la repentina ed improvvisa palpazione del seno costituisce comportamento certamente insidioso e come tale idoneo a configurare la violenza, perché costituito da azione subdola dell’ imputato che, con condotta ambigua ed ingannevole tesa a sviare l’attenzione della vittima, ha posto in essere un atto a chiaro scopo sessuale impedendo alla minore di opporsi a tale gesto.

La Cassazione penale ha quindi rigettato il ricorso, confermando nuovamente la condanna.

La violenza sessuale ha un profondo impatto sulla salute fisica e mentale della donna che la subisce e deve essere sempre sanzionata con il massimo rigore atteso che certi comportamenti, seppur lievi, integrano una condotta molesta che, incidendo da un punto di vista fisico, psicologico e sociale, va punita con la reclusione.

Anche semplicemente toccare in modo improvviso ed intenzionale il seno di una donna, integra il reato di violenza sessuale, punito con la reclusione da cinque a dieci anni e quindi… bisogna tenere le mani a posto.

Dott.ssa Fabrizia Abbate, praticante avvocato di De Simone Law Firm (www.desimonelawfirm.it) e membro di redazione di Ex Parte Creditoris (www.expartecreditoris.it), incorporando i relativi link.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *