Ztl e le multe al disabile: ecco i possibili rimedi

Ztl e le multe al disabile: ecco i possibili rimedi

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Che cosa accade se ricevete una multa per violazione della zona a traffico limitato e siete disabili?

È possibile fare opposizione al prefetto al fine di ottenere l’annullamento ?

A spiegarci i possibili rimedi è Lucia Paola Russo, avvocato di DE SIMONE LAW FIRM, esperta di contravvenzioni con particolare specializzazione nella assistenza ai disabili.

È invero un piacere ed un dovere morale aiutare tutti i soggetti che hanno una disabilità e io sono molto felice di poter dare il mio piccolo contributo.

Nella mia attività professionale ho potuto assistere a molteplici casi in cui i Comuni, nel limitare con ZTL alcune aree del proprio territorio, hanno sanzionato anche autovetture che trasportavano disabili che, secondo la normativa nazionale, avrebbero potuto transitare liberamente nelle ZTL e nelle corsie preferenziali.

I soggetti con disabilità muniti di contrassegno, secondo la vigente normativa, hanno la possibilità di circolare liberamente nelle zone a traffico limitato avendo quale unico onere quello di esporre il proprio tagliando sul cruscotto dell’autovettura.

Il punto debole di tale previsione legislativa rimane l’adattamento delle singole normative comunali a quella nazionale poiché tale libera circolazione è inficiata nel momento in cui un soggetto con contrassegno per disabili emesso dal proprio Comune si trova a circolare in una ZTL di altro Comune per cui non risulta il rilascio di tale contrassegno.

Questa circostanza spesso nella pratica è aggravata dal fatto che non vi è la presenza di alcuna segnaletica verticale che informi i disabili non residenti della necessità di iscriversi alle liste né delle modalità e della tempistica per farlo.

Tale problematica è infatti risolvibile con l’iscrizione, successiva alla involontaria commissione dell’infrazione, nelle liste dei veicoli autorizzati al transito del Comune da cui si è stati multati e con la presentazione del ricorso al Prefetto entro il termine di 60 gg. dalla ricezione della sanzione.

In tal modo si attuerebbe quello che in gergo non tecnico verrebbe definito “RAVVEDIMENTO OPEROSO BILATERALE”. Da un lato, infatti, il multato provvederà a sanare la propria inadempienza per la mancata iscrizione in quelle liste in cui aveva facoltà nonché diritto ad essere inserito e, dall’altro, il Comune accettandone l’iscrizione, riconosce il diritto del disabile a transitare liberamente.

Successivamente, poi, il soggetto disabile potrà procedere a formalizzare tali adempimenti in un ricorso al Prefetto, allegando la propria iscrizione, seppur tardiva, alle liste comunali a riprova della propria buona fede e della mancanza dell’elemento soggettivo della colpa per errore sul fatto.

Conclusioni

In conclusione, dunque, si prospetta una soluzione che prevede due fasi:

1). ISCRIVERSI TARDIVAMENTE nelle liste comunali nell’elenco dei veicoli autorizzati al transito nelle ZTL e Corsie Preferenziali controllate da varchi elettronici. Attualmente molti Comuni italiani hanno reso possibile procedere a tale iscrizione anche a mezzo mail e permettono la libera circolazione dal giorno stesso in cui la richiesta viene protocollata;

2) PROPORRE OPPOSIZIONE AL PREFETTO entro 60 giorni dalla notifica della multa, allegando la domanda di inserimento nelle liste dei veicoli abilitati presentata al Comune.

E ricorda … I disabili vanno sempre tutelati, facendo prevalere la sostanza sulla forma.

Avv. Lucia Paola Russo

avvocato di DE SIMONE LAW FIRM

e redattrice di EX PARTE CREDITORIS

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