Inps, pubblicata circolare su contributi e pensioni per colf e badanti
L’invariata inflazione nel 2017 non ha prodotto sostanziali cambiamenti nei parametri previdenziali sugli importi e le scadenze dei contributi riguardanti il lavoro domestico di colf e badanti: si evince dalla nuova circolare Inps, 13/2017.
Si ricorda inoltre che i contributi garantiscono la polizza contro gli infortuni, malattia, diritto alla disoccupazione e la copertura assicurativa per la pensione.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi per badanti e colf, si ricorda che ha scadenza trimestrale e va effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo, in rifermento al 2017 i contributi andranno pagati quindi entro il 10 aprile. In caso di cessazione del rapporto i dieci giorni si contano invece dalla data di interruzione dello stesso.
Il pagamento può essere effettuato online tramite il sito dell’Inps, tramite il circuito “Reti Amiche” o per mezzo del bollettino Mav.
Calcolo dei contributi per colf e badanti
Il lavoro domestico viene disciplinato dalla legge n. 330 del 2 aprile 1958, con il calcolo su base forfettaria. Le ore di lavoro possono essere inferiori o superiori alle 24 ore settimanali, al superamento di tale soglia viene applicato un contributo fisso, indipendente dalla retribuzione effettiva, le aliquote IVS sono infatti del 17,4% rispetto al 33% delle generalità degli assicurati.
Per i contratti a tempo determinato, a carico del datore di lavoro è previsto un contributo aggiuntivo dell’1,40% per l’Aspi.
I contributi, com’è noto, sono calcolati in modo diverso rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti in quanto vengono determinati in misura convenzionale a seconda che il collaboratore familiare presti la propria attività lavorativa con orario inferiore o superiore alle 24 ore settimanali. Se non supera le 24 ore, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione. Se l’orario, invece, è di almeno 25 ore settimanali, il contributo orario prescinde dalla retribuzione corrisposta ed è fisso per tutte le ore lavorate.
Altra differenza rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti sta nel fatto che le aliquote di contribuzione sono inferiori: l’aliquota IVS di finanziamento della gestione è infatti pari allo 17,4275% della retribuzione contro il 33% della generalità degli altri assicurati.
A tale aliquota va aggiunto il contributo Aspi (che è superiore per i datori che non sono soggetti al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari) la tutela Inail e il Fondo per il TFR. Complessivamente l’aliquota su cui si versano i contributi è pari al 19,9675% della retribuzione convenzionale oraria come articolata nella tavola sottostante. Dal 2013, per i soli rapporti di lavoro a tempo determinato, è previsto un contributo addizionale di finanziamento dell’Aspi, a carico del datore di lavoro, nella misura del 1,40 per cento.
La retribuzione presa a riferimento per determinare il contributo corrispondente comprende, oltre alla paga oraria concordata tra le parti, anche la tredicesima mensilità e l’eventuale indennità di vitto e alloggio, calcolate in misura oraria. Il contributo previdenziale – che garantisce copertura assicurativa per la pensione, la maternità, la disoccupazione, gli assegni al nucleo familiare, nonché l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali – è versato, oltre che per le ore di effettivo di lavoro, anche per quelle di assenza comunque retribuite (malattia, ferie, festività eccetera).